Spogliatoi e armadi per il vestiario - Decreto Legislativo 09/04/2008, n° 81


Gli armadi spogliatoio in metallo non sono soltanto un freddo oggetto in cui rinchiudere le proprie cose, ma una parte importante della nostra giornata lavorativa: la normativa prevede che gli imprenditori forniscano ai loro lavoratori appositi locali in cui possano cambiarsi per indossare indumenti di lavoro specifici (grembiuli, camici, uniformi, divise, etc).

All’interno degli spogliatoi, inoltre, devono essere disponibili armadi metallici o in HPL che permettano ad ogni lavoratore di poter chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro: normali armadietti spogliatoio di varie dimensioni dotati di serratura individuale.

La legge, tuttavia, specifica che: “nel caso in cui i suddetti lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose o incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive o infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati”. Possono essere adottate due soluzioni: fornire due armadietti per ogni lavoratore, o utilizzare degli speciali armadietti spogliatoio con divisorio interno sporco pulito, che permettono di tenere separati gli indumenti sporchi da quelli puliti.

L'allegato IV dice:
1.12 Spogliatoi e armadi per il vestiario
1.12.1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
1.12.2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo oppotuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro.
1.12.3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.
1.12.4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
1.12.5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonchè in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.
1.12.6. Qualora non si applichi il punto 1.12.1., ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al punto 1.12.4. per poter riporre i propri indumenti.
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